STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE


ART. 1 - COSTITUZIONE
È costituita, con sede a Roma in via In Arcione 98, un'Associazione Culturale senza fini di lucro, denominata: "Convivium Romanum: Sapias et Liber Eris". La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione ha quale scopo fondamentale la promozione di attività culturali in Italia e all'Estero, favorendo tra i Soci lo sviluppo di iniziative destinate alla loro formazione culturale e sociale, tramite l'utilizzo di tutti i mezzi di informazione possibile. L'Associazione si propone lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l'aggiornamento culturale in ambito letterario, storico-artistico e sociale. L'Associazione potrà quindi svolgere e organizzare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
A)           Attività culturali: tavole rotonde, convegni, congressi, conferenze, dibattiti, mostre, inchieste, seminari, istituzione di biblioteche, proiezione di film e documentari culturali o in ogni modo attività di interesse per i Soci;
B)            Attività di formazione: corsi professionali, di preparazione o di perfezionamento, gruppi di studio o di ricerca, attività didattiche di varia natura, etc.;
C)            Attività editoriali: pubblicazione di una rivista/bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, di studi e di ricerche, realizzazione e diffusione di prodotti multimediali, realizzazione di trasmissioni e programmi televisivi e radiofonici, apertura e gestione di siti internet;
D)           Attività associative:  incontri, manifestazioni fra Soci in occasione di festività, ricorrenze e altro;
E)            Attività ricreative: teatro e trattenimenti musicali sia da parte dei Soci che di compagnie e complessi esterni, proiezioni di film e documentari, ovvero trattenimenti ricreativi in genere;
F)             Attività turistiche: organizzazione e promozione di viaggi, soggiorni, visite guidate, etc.;
G)            Attività divulgative: gestione di stand, esposizioni, mostre all'interno di rassegne, fiere, organizzazione e gestione di manifestazioni di vario tipo.
Allo scopo di promuovere e favorire la più ampia partecipazione alle attività sopra elencate e di consentire a tutti i Soci la fruizione di quanto organizzato, l'Associazione potrà inoltre aprire filiali, sedi, succursali e rappresentanze sia in Italia che all'Estero.
L'Associazione si presta inoltre come struttura di servizi per associazioni, centri e soggetti che perseguano finalità coincidenti, anche parzialmente, con i propri scopi. A tal titolo puramente esemplificativo l'Associazione potrà - all'interno di manifestazioni o eventi organizzati da altri Enti o Associazioni - gestire un proprio spazio svolgendo attività che rientrano negli scopi sociali. L'Associazione potrà inoltre compiere ogni attività o manifestazione che sia, in maniera diretta o indiretta, attinente agli scopi sociali o che il Consiglio Direttivo riterrà opportuna.
Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà ricevere contributi, sovvenzioni e fondi da Istituzioni statali, anche straniere, da Enti pubblici e privati e, più in generale, da Istituzioni ed Enti di qualsiasi natura.
L'Associazione potrà infine compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare che dovesse risultare necessarie o semplicemente utile per il raggiungimento degli scopi sociali, assumere interessenze e partecipazioni in società aventi scopo analogo, affine o comunque connesso al proprio, aprire e chiudere conti correnti bancari e/o postali, e operare sugli stessi, anche allo scoperto, contrarre prestiti, prestare fideiussioni, anche in favore di terzi, partecipare ad aste e appalti.

ART. 3 - SOCI
Possono far parte dell'associazione tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, che abbiano interesse alle finalità dell'Associazione e condividano gli scopi di cui all' art. 2 del presente Statuto. Gli aderenti all'Associazione si distinguono in:
SOCI FONDATORI - sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione; hanno carattere permanente e godono di diritto di voto in Assemblea;
SOCI ORDINARI - sono coloro che, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, sono ammessi con tale qualifica, avendo preparazione culturale, specifiche esperienze o effettive possibilità per apportare un fattivo contributo operativo per il perseguimento delle finalità associative. I Soci Ordinari - per tutto il periodo del vincolo associativo - hanno diritto di partecipare e votare nell'assemblea dell'Associazione e l'obbligo di versare la quota annuale di volta in volta stabilita dal Consiglio Direttivo. Entro quindici giorni dal termine dell'esercizio sociale, qualora intendano continuare a far parte dell'Associazione, dovranno presentare istanza al Consiglio Direttivo. Tale istanza si intenderà automaticamente approvata se non intervengano motivi che provochino la perdita della qualifica di socio;
SOCI ONORARI - sono coloro che contribuiscono in misura rilevante, con la loro opera o il loro sostegno economico, alle esigenze dell'Associazione. Sono esonerati dal pagamento delle quote annuali. L'ammissione dei Soci Onorari avviene dietro domanda degli interessati, controfirmata dal Consiglio Direttivo.
La qualità di Socio in genere, così come la quota annuale sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti per causa morte. Tutti i Soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di voto in assemblea.
La qualifica di Socio può venire meno per i seguenti motivi :
a)      per mancata presentazione dell'istanza di permanenza, entro i quindici giorni successivi al termine dell'esercizio sociale;
b)      per dimissioni, da comunicarsi per iscritto con almeno due mesi di preavviso;
c)      per decadenza, cioè a seguito della perdita dei requisiti necessari per l'ammissione;
d)      per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo, per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi previsti dal presente Statuto, o per altri motivi che comportino indegnità;
e)      per morosità.

ART. 4 - PATRIMONIO
Il  patrimonio dell'Associazione è costituito:
a)      dai contributi annuali stabiliti dal Consiglio Direttivo;
b)      dalle quote dei Soci;
c)      da eventuali contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
d)      da versamenti volontari dei Soci;
e)      da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Società e privati cittadini, sia italiani che stranieri;
f)       da sovvenzioni, donazioni ovvero lasciti di terzi o di Soci;
g)      da proventi di sottoscrizioni, sia pubbliche che private, e dal ricavato di ogni altra iniziativa deliberata dal Consiglio Direttivo per procurare all'Associazione i mezzi necessari al conseguimento degli scopi sociali.
I contributi ordinari devono essere pagati secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, per procurare all'Associazione i mezzi necessari al conseguimento degli scopi sociali. Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'esercizio in corso. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto secondo le disposizioni di legge.

ART. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione:
A)     L'Assemblea;
B)     Il Consiglio Direttivo;
C)     Il Presidente;
D)     Il Tesoriere.

ART. 6 - ASSEMBLEA
Hanno diritto di partecipare all'Assemblea - sia ordinaria che straordinaria - i Soci Fondatori, i Soci Onorari e i Soci Ordinari, che siano in regola con il versamento della quota sociale. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali. L'Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
1.       per decisione del Consiglio Direttivo;
2.       su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei Soci Fondatori, Ordinari e Onorari nel loro insieme.
Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono convocate - anche a mezzo fax - con preavviso di almeno quindici giorni, mediante lettera indirizzata ai Soci Fondatori, Onorari e Ordinari, a cura della Presidenza. L'Assemblea, in sede ordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci Fondatori, Ordinari e Onorari. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. L'Assemblea in sede straordinaria, invece, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei Soci Fondatori, Onorari e Ordinari. In seconda convocazione è validamente costituita qualora sia presente la metà più uno dei Soci Fondatori, Onorari e Ordinari. Tuttavia se per due convocazioni consecutive non si riesca a raggiungere il quorum richiesto, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Delle due Assemblee in cui non si sia raggiunto il numero legale deve essere redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e da ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo presenti. Le delibere sono prese con il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti. Non è ammessa la partecipazione all'Assemblea mediante delega di alcun tipo. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di una sua assenza, dal Vice-Presidente, e in caso di impedimento di quest'ultimo, l'Assemblea è presieduta da altro Socio all'uopo eletto dall'Assemblea Stessa. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario o in sua assenza - e per quella sola Assemblea - da persona scelta dal Presidente tra i presenti. Il Presidente ha inoltre facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da segretario. Le deliberazioni prese in conformità alla legge e allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti al voto. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su proposta del Presidente e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Assemblea può in questo caso scegliere gli scrutatori tra i presenti. I membri del Consiglio Direttivo non possono votare nelle delibere riguardanti la loro responsabilità.

ART. 7 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA
All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria
a)      discutere e deliberare sui bilanci annuali e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
b)      eleggere i membri del Consiglio Direttivo e il Presidente. Per l'elezione del Consiglio Direttivo l'Assemblea deve esprimere il voto esercitando la propria scelta su di una lista presentata dal Consiglio Direttivo uscente. La lista deve contenere l'elenco di quei Soci, statutariamente eleggibili, che abbiano posto la loro candidatura per iscritto entro cinque giorni dalla data dell'avviso di convocazione dell'Assemblea;
c)      deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
In sede straordinaria
d)      deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
e)      deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
f)       deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla nomina dei liquidatori;
g)      deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

ART. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo  è composto da tre a cinque membri, nominati dall'Assemblea Ordinaria. Esso si insedia subito dopo la propria elezione per eleggere il Presidente, il Vice-presidente e il Segretario. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e, comunque, fino all'Assemblea Ordinaria che precede il rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati. Negli intervalli tra le assemblee sociali e in casi di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - all'integrazione del Consiglio Stesso fino al limite statutario. In qualsiasi momento il Consiglio Direttivo, con deliberazione, può - per cooptazione - ammettere nuovi membri fino al numero massimo stabilito dallo statuto.

ART. 9 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a)      deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità, assumendo tutte le iniziative del caso;
b)      predisporre i bilanci da sottoporre all'Assemblea, secondo le proposte del Presidente;
c)      deliberare su ogni altro atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
d)      dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
e)      procedere, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
f)       in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
g)      deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Soci;
h)      determinare, anno per anno, le quote d'iscrizione dei Soci;
i)        deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione Stessa, designandone i rappresentanti, da scegliere tra i Soci.
Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di consulenti, scelti dal Consiglio Stesso anche tra i non Soci. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

ART. 10 - RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno la metà dei suoi componenti, escluso il  Presidente. Alle riunioni partecipa il Segretario, che redige il verbale; in assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio designato dal Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con lettera raccomandata, con l'indicazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno, inviata almeno dieci giorni prima della riunione, a cura del Presidente. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti; esse sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in mancanza di quest'ultimo, da un Consigliere designato dai presenti. In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma, da inviare almeno due giorni prima della riunione. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

ART. 11 - PRESIDENTE
Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi e in giudizio. Egli ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali, che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende, in particolare, all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Egli può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

ART. 12 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica un triennio, e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio Direttivo, il Consiglio Stesso provvede a eleggere un Presidente, sino alla successiva Assemblea Ordinaria.

ART. 13 - IL TESORIERE
Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'Associazione. Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo e i vari Consiglieri dello stato dei conti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite. Il Tesoriere ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario del bilancio dell'Associazione, che deve essere approvato dall'Assemblea Ordinaria. La carica di Tesoriere scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato. Può essere rimosso su decisione della metà dei membri del Consiglio Direttivo o con delibera a maggioranza qualificata dell’Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Tesoriere.

ART. 14 - RENDICONTO
L'Esercizio sociale inizia il 1' Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo, che devono essere approvati dall'Assemblea Ordinaria entro il mese di Aprile. Essi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti alla riunione, per poter essere consultati da tutti i Soci. Eventuali utili o avanzi di gestione verranno destinati alla costituzione e all'incremento di un fondo di riserva, a disposizione per l'assolvimento degli scopi istituzionali.

ART. 15 - NORME FINALI E GENERALI
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo. L'iscrizione all'Associazione comporta la piena accettazione di tutti gli articoli del presente Statuto.

ART. 16 - ARBITRI
Tutte  le eventuali controversie tra i Soci o tra questi e l'Associazione saranno sottoposti alla competenza di tre arbitri nominati dall'Assemblea. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto, ma senza alcuna formalità di procedura.

ART. 17 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazione del Consiglio Direttivo, in accordo con quanto previsto dalla legge.

ART. 18 - RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.


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